PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1.

      1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è soggetto giuridico ed è pertanto titolare di diritti e destinataria di tutela da parte dello Stato.
      2. Lo Stato riconosce la famiglia come entità originaria e ne regola e rispetta l'autonomia giuridica, etica, sociale ed economica.
      3. Lo Stato riconosce altresì nella famiglia un elemento necessario per la propria esistenza e stabilità.

Capo II
DIRITTO ALLA FAMIGLIA

Art. 2.

      1. La famiglia, nella propria integrità, ha un ruolo strumentale rispetto agli individui che la compongono.
      2. Tutte le persone hanno:

          a) diritto a formare una famiglia;

          b) diritto all'inserimento in una famiglia.

      3. Lo Stato rimuove gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento dei diritti di cui al comma 2, con riferimento sia alla famiglia d'origine sia alla famiglia non originaria.

 

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Art. 3.

      1. Lo Stato promuove la omogeneità della famiglia, riconoscendo e tutelando la necessità della compresenza nell'ambito della compagine familiare di più generazioni.
      2. Il concepito ha diritto all'ingresso nella famiglia.

Art. 4.

      1. I coniugi hanno il diritto di decidere liberamente se procreare figli, che costituiscono componente essenziale della famiglia. Ogni intervento medico-scientifico riguardante la procreazione deve essere liberamente accettato dai coniugi e circoscritto ai soli casi patologici.
      2. È compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale alla procreazione, anche di più figli. Possono essere previsti incentivi economici per i figli successivi al primo. Al minore è comunque garantito il minimo vitale.

Capo III
MINORI

Art. 5.

      1. Il minore ha diritto ad avere, comunque, una famiglia, sia essa d'origine o affidataria.
      2. La famiglia deve essere messa in condizione di assicurare lo sviluppo fisico e morale dei figli minori.
      3. Ai fini di cui al comma 2, devono essere garantite le condizioni economico-sociali atte a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine quando:

          a) la famiglia sia numerosa e incapace di fare fronte alle necessità di tutti i figli;

 

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          b) il minore sia in una situazione patologica, quale portatore di handicap, o si trovi in uno stato di devianza o di tossicodipendenza;

          c) la famiglia versi in condizioni di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.

Capo IV
INTERVENTI A SOSTEGNO DI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 6.

      1. Le istituzioni pubbliche specializzate, i consultori familiari e le aziende sanitarie locali formulano programmi e attuano interventi a supporto della famiglia del minore nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 5, privilegiando e incentivando l'assistenza e il sostegno domiciliare da parte di équipe specializzate. Particolare sostegno è dato alle famiglie che devono prestare assistenza a uno o più dei loro membri portatori di handicap.
      2. I consultori familiari istituiscono corsi periodici per l'educazione e il sostegno morale delle famiglie che hanno tra i loro membri soggetti portatori di handicap.

Art. 7.

      1. Gli operatori delle équipe che prestano la loro opera presso il domicilio dei portatori di handicap hanno diritto alla corresponsione di una indennità straordinaria.

 

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Capo V
ANZIANI

Art. 8.

      1. Lo Stato garantisce le condizioni che rendono possibili la permanenza e l'integrazione dell'anziano nella famiglia, la quale si avvale del suo apporto educativo.
      2. Ove non siano realizzabili le condizioni di cui al comma 1, è comunque agevolato l'inserimento dell'anziano in comunità di carattere familiare.

Art. 9.

      1. Ai fini di cui all'articolo 8, particolari sostegni economici e sgravi fiscali sono stabiliti per le famiglie con anziani coabitanti, per le famiglie affidatarie, per le case-famiglia, per le comunità familiari e per tutte le associazioni familiari che ospitano anziani.

Art. 10.

      1. Le istituzioni pubbliche specializzate, i consultori familiari e le aziende sanitarie locali elaborano sistemi integrati di interventi socio-sanitari per l'assistenza domiciliare dell'anziano.
      2. Qualora si renda necessario il ricovero dell'anziano in strutture pubbliche, è garantito, compatibilmente con il suo stato di salute, il servizio di day hospital. Devono comunque essere stabilite forme di collaborazione da parte dei familiari, al fine di impedire l'emarginazione morale, fisica ed economica dell'anziano dalla famiglia.

 

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Capo VI
LAVORO

Art. 11.

      1. Il lavoro è elemento fondamentale di sviluppo per la famiglia.
      2. Lo Stato programma una adeguata politica del lavoro, atta a contribuire al benessere della famiglia.
      3. Le norme sul collocamento al lavoro devono adeguarsi ai princìpi di cui al presente capo.

Art. 12.

      1. Le norme concernenti i diritti della madre lavoratrice devono tenere conto dei seguenti princìpi:

          a) adeguamento delle strutture lavorative alle esigenze dei minori nei primi anni di vita, in modo da garantirne il costante contatto con la madre;

          b) flessibilità e adeguamento dell'orario di lavoro alle esigenze della famiglia, soprattutto quando vi siano soggetti disagiati che necessitano di assistenza, quali anziani o minori portatori di handicap;

          c) diritto a una sede lavorativa che favorisca il ricongiungimento dei componenti della famiglia;

          d) diritto alla retribuzione del lavoro casalingo.

      2. Le agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere estese al padre lavoratore in caso di assenza della madre o quando le condizioni familiari siano tali da richiedere la presenza dei due coniugi.
      3. Con ulteriori provvedimenti legislativi sono disciplinati gli opportuni incentivi al lavoro a tempo parziale e per il godimento di congedi familiari e di periodi di astensione dal lavoro per motivi

 

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di studio o ricerca, nonché interventi volti ad assicurare la contemporaneità del periodo di fruizione delle ferie per i coniugi lavoratori.

Capo VII
ISTITUZIONI SOCIALI

Art. 13.

      1. Lo Stato, nell'ambito di un programma articolato di interventi, promuove lo sviluppo delle istituzioni sociali di sostegno alla famiglia, anche mediante incentivi economici e facilitazioni giuridiche a favore di associazioni e comunità che operano a tale fine.

Art. 14.

      1. Le amministrazioni centrali competenti elaborano piani di coordinamento e di sviluppo dei consultori familiari, uniformandosi ai princìpi della legge 29 luglio 1975, n. 405, con particolare riguardo alla funzione preventiva ed educativa dei consultori e alle peculiari esigenze locali.
      2. I piani di cui al comma 1 vengono attuati dagli enti locali, i quali provvedono altresì a mettere a diposizione delle famiglie luoghi per lo svolgimento di incontri e attività ricreative che favoriscano l'integrazione interfamiliare.

Capo VIII
EDUCAZIONE

Art. 15.

      1. La famiglia è luogo e strumento di formazione per i suoi componenti e, in generale, per la società.

 

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      2. La famiglia deve essere messa in condizione di esercitare liberamente e autonomamente la sua funzione educativa.
      3. È compito dello Stato fornire a tutte le famiglie, e in particolare a quelle disagiate moralmente, economicamente e culturalmente, adeguati strumenti di formazione.
      4. Lo Stato promuove forme di educazione alla famiglia, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, compatibilmente con i programmi scolastici.

Art. 16.

      1. Nell'ambito della tutela della famiglia, sono privilegiati gli interventi tesi a sviluppare apporti culturali diversificati da parte dei mezzi di informazione.

Capo IX
DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E ALL'ABITAZIONE

Art. 17.

      1. Le amministrazioni pubbliche e private devono facilitare il ricongiungimento familiare dei componenti, che costituisce diritto fondamentale della famiglia.
      2. Ai fini di cui al comma 1, particolare attenzione è rivolta:

          a) alle famiglie di nuova formazione e a quelle in cui siano presenti minori o soggetti portatori di handicap o di devianze;

          b) alle famiglie di lavoratori emigrati, tra i cui membri è comunque facilitata la comunicazione.

      3. Compatibilmente con le esigenze di giustizia, devono essere altresì agevolati i contatti del detenuto con la propria famiglia.

 

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Art. 18.

      1. Anche ai fini di cui all'articolo 17, è riconosciuto il diritto della famiglia a una abitazione adeguata alle sue esigenze.
      2. Devono essere attuati interventi programmatici che prevedano la progettazione di nuove abitazioni e il recupero di quelle già esistenti, anche mediante l'utilizzo di abitazioni tenute disabitate, nel rispetto delle esigenze generali e familiari, con particolare riferimento alle famiglie numerose e di nuova formazione, a quelle in cui sono presenti anziani o portatori di handicap e a quelle costituite da emigrati rientrati in Italia.

Art. 19.

      1. Lo Stato, per emancipare la famiglia dagli ostacoli di ordine economico che ne limitano la formazione, la crescita e lo sviluppo, prevede agevolazioni fiscali e tributarie finalizzate in particolare a:

          a) eliminare le discriminazioni a carico delle famiglie monoreddito;

          b) ampliare l'ambito degli oneri deducibili dal reddito imponibile per tutte le spese che riguardano lo sviluppo della famiglia.

Capo X
ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 20.

      1. Le iniziative programmatiche e gli interventi riguardanti la famiglia sono di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

      2. Qualora le iniziative e gli interventi di cui al comma 1 riguardino singoli settori, essi sono assunti di concerto con i Ministri interessati.

 

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Art. 21.

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Ufficio centrale per la famiglia.
      2. La struttura organica dell'Ufficio di cui al comma 1 è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 22.

      1. All'Ufficio centrale per la famiglia di cui all'articolo 21, anche tramite le opportune forme di coordinamento con gli interventi regionali, competono:

          a) l'attività di studio e programmazione dei fenomeni rilevanti per la famiglia;

          b) l'attività di studio e programmazione delle politiche settoriali di intervento relative ai seguenti settori: denatalità, minori, anziani, lavoro, istituzioni sociali, abitazione, educazione, emigrazione, devianze, fisco;

          c) l'attività di programmazione e gli interventi per l'integrazione dei ruoli professionali degli operatori impegnati nelle attività di sostegno alle famiglie;

          d) gli interventi per il lavoro di équipe volti alla composizione degli aspetti sociali, psicologici e sanitari della famiglia;

          e) la omogeneizzazione dello sviluppo dei consultori familiari;

          f) l'aggiornamento di tutti gli operatori impegnati nelle problematiche della famiglia;

          g) la creazione di un centro unico di elaborazione e conservazione dei dati riguardanti la famiglia.

 

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Art. 23.

      1. Le regioni adeguano gli interventi di propria competenza ai princìpi della presente legge.

Art. 24.

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un organo di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei programmi elaborati dall'Ufficio centrale di cui all'articolo 21.
      2. La struttura dell'organo di cui al comma 1 è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 25.

      1. È istituito, in tutte le regioni, il difensore civico per la famiglia, con il compito di raccordare gli indirizzi dell'Ufficio centrale per la famiglia di cui all'articolo 21 con gli interventi realizzati a livello locale e di vigilare su tutte le attività riguardanti la famiglia.